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BOLLETTA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
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PAGAMENTI

Bolletta

Come posso ricevere le mie bollette?

Puoi ricevere le tue bollette in formato cartaceo e/o digitale.
Se decidi di riceverle via email, devi richiederne l'invio:

  • chiamando il Numero Verde 800 414 999 da rete fissa da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì 8:00-14:00;

  • chiamando il Numero 02 965 0581 da rete mobile da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì 8:00-14:00;

  • inviando un'email a clienti@cpmetano.it;

  • scrivendo a Caronno Pertusella Metano Srl unipersonale, Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA);

  • recandoti allo sportello presente sul territorio.

Cosa devo fare in caso di mancata ricezione delle bollette?

Puoi verificare in ogni momento bollette e pagamenti consultando la tua personale Area Clienti.
La verifica può altresì essere effettuata:

  • chiamando il Numero Verde 800 414 999 da rete fissa da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì 8:00-14:00;

  • chiamando il Numero 02 965 0581 da rete mobile da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì 8:00-14:00;

  • inviando un'email a clienti@cpmetano.it;

  • scrivendo a Caronno Pertusella Metano Srl unipersonale, Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA);

  • recandoti allo sportello presente sul territorio.

 

Attenzione: in caso di mancata ricezione della bolletta è sempre opportuno prima verificare la correttezza del canale di invio in uso e poi segnalare eventuali variazioni necessarie.

Come posso richiedere la copia di una bolletta?

Puoi consultare le tue bollette in ogni momento accedendo alla tua personale Area Clienti e richiederne una copia:

  • chiamando il Numero Verde 800 414 999 da rete fissa da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì 8:00-14:00;

  • chiamando il Numero 02 965 0581 da rete mobile da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, e dalle 14:00 alle 17:00, venerdì 8:00-14:00;

  • inviando un'email a clienti@cpmetano.it;

  • scrivendo a Caronno Pertusella Metano Srl unipersonale, Piazza Vittorio Veneto, 6 - 21042 Caronno Pertusella (VA);

  • recandoti allo sportello presente sul territorio.

 

Attenzione: in caso di mancata ricezione della bolletta è sempre opportuno prima verificare la correttezza del canale di invio in uso e poi segnalare eventuali variazioni necessarie.

BOLLETTA

Fatturazione elettronica

Cosa si intende per bollettazione Elettronica?

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di emettere bolletta elettronica per le cessioni di beni o la prestazioni di servizi effettuate tra due soggetti con Partita Iva e tra un soggetto con Partita Iva e un consumatore finale.

Ai Clienti interessati, le bollette sono inviate in formato elettronico attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dalla stessa Agenzia con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Che cos'è il Codice Destinatario?

Il Codice Destinatario o Codice SDI è un valore alfanumerico di 7 caratteri che deve essere registrato nella sezione “bollette e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate e rappresenta l’indirizzo telematico che verrà usato dal Sistema di Interscambio per il recapito delle bollette in formato XML B2B o B2C, dunque tra soggetti privati.

Il Codice Destinatario di una Partita Iva può coincidere con l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) registrata alla Camera di Commercio ed è utile per le imprese più grandi che necessitano di un sistema di bollettazione elettronica più “sviluppato”.

Nella maggioranza dei casi, il Codice Destinatario non è richiesto direttamente dall’impresa o dal professionista ma viene fornito da una delle software house di mercato o dal proprio intermediario. Sarà quindi il gestore del programma usato per la bollettazione elettronica che dovrà fornire il Codice Univoco ai propri Clienti.

Il codice numerico composto da soli sette zeri (0000000) - c.d. codice destinatario convenzionale - è usato dai consumatori finali (bollettazione B2C).

Che cos'è il Codice Univoco?

Il Codice Univoco d’Ufficio (CUU o Cdice IPA) è il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario di bolletta elettronica e che consente al Sistema di interscambio di individuare il corretto ente pubblico cui è destinata la bolletta in transito.

A un ente pubblico possono essere associati più codici univoci, che individuano i diversi uffici che fanno parte della stessa amministrazione.

Il Codice Univoco d'Ufficio - usato solo per le bollette elettroniche verso la PA e composto da 6 caratteri alfanumerici - deve essere indicato in ogni bolletta elettronica verso la pubblica amministrazione.

Per trovare il codice univoco di una data PA si può consultare il portale IPA – Indice pubblica amministrazione, che contiene tutte le informazione relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e il CUU.

Sono un titolare di P. IVA: a chi posso indicare dove ricevere le bollette elettroniche?

Il titolare di P. IVA, per ricevere le bollette elettroniche all’indirizzo telematico desiderato (PEC o codice destinatario), può:

  • indicare la PEC o il codice destinatario direttamente al Sistema d’Interscambio attraverso il servizio di registrazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;

  •  comunicare l’indirizzo telematico a Caronno Pertusella Metano Srl unipersonale, che provvederà a inserire la PEC o il codice destinatario comunicati direttamente nel file xml della bolletta elettronica.

Dove si possono visualizzare tutte le bollette elettroniche ricevute? Per quanto tempo è possibile visualizzarle?

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle bollette elettroniche e dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) nel portale bollette e Corrispettivi dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021 (periodo transitorio).

AdE fino al 30 settembre 2021 memorizza la totalità dei file delle bollette elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle bollette in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente, AdE cancella la bolletta elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente alcuni dati di sintesi delle bollette stesse.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione FAQ del sito www.agenziaentrate.gov.it

Sono un soggetto Privato non titolare di P. IVA: dove posso visualizzare le mie bollette elettroniche?

La Persona Fisica (PF) non ha alcun obbligo di ricevere e gestire la bolletta elettronica, in quanto la bolletta che riceve per posta elettronica o ordinaria ha valenza fiscale e giuridica - riportando i dati fiscali contenuti nella bolletta elettronica, i dati di consumo e le altre informazioni di carattere regolatorio.

L'Agenzia delle Entrate offre, tuttavia, un servizio di consultazione delle bollette elettroniche anche ai consumatori finali (persone fisiche) e, per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante sulla protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di “Consultazione e acquisizione delle bollette elettroniche o dei loro duplicati informatici” fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di espressa adesione al servizio.

L’adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio 2019 fino al 30 settembre 2021 (periodo transitorio) nella stessa area riservata a cui accede alla dichiarazione precompilata, usando il c.d. codice destinatario convenzionale.

I consumatori che aderiranno all’accordo entro il 30 settembre 2021 vedranno le bollette emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca. Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle bollette.

Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 30 settembre 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le bollette ricevute dal giorno successivo all’adesione.
Sarà inoltre sempre possibile recedere dal servizio, senza però la possibilità di consultare le bollette dal giorno successivo.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sezione FAQ del sito www.agenziaentrate.gov.it

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Voci di spesa Energia Elettrica

Quali sono le componenti del prezzo dell'Energia Elettrica?

Il costo del servizio di fornitura di elettricità è formato da quattro componenti principali:

  • spesa per la materia energia;

  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;

  • spesa per oneri di sistema;

  • totale imposte e IVA.

Cos'è la spesa per la materia energia?

La spesa per la materia energia sono gli importi bollettati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire Energia Elettrica al Cliente finale.

Per il settore elettrico comprende le voci relative all'acquisto dell'energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di Energia Elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei Clienti) più eventuali importi bollettati relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento.

Negli elementi di dettaglio della bolletta è differenziata tra Quota energia, suddivisa anche in scaglioni di consumo per i soli Clienti domestici residenti, e Quota fissa.

Cos'è la spesa per il trasporto e gestione del contatore?

La spesa per il trasporto e gestione del contatore comprende gli importi bollettati per le diverse attività che consentono ai venditori di consegnare ai Clienti finali l'Energia Elettrica. Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di trasporto, distribuzione e misura e le componenti tariffarie UC3 e UC6.

La tariffa può variare ogni trimestre ed è composta da:

  • una quota fissa (euro/anno)

  • una quota potenza (euro/kW/anno)

  • una quota energia (euro/kWh)

Cos'è la spesa per oneri di sistema?

La spesa per oneri di sistema comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Il prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti: Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti oneri generali).

Fino al 1 gennaio 2018 le componenti erano ripartite in: A2(oneri nucleari), A3 (incentivi alle fonti rinnovabili), A4(agevolazioni per il settore ferroviario), A5 (ricerca di sistema), Ae (agevolazioni alle industrie energivore), As(oneri per il bonus elettrico), UC4 (imprese elettriche minori), UC7 (promozione dell’efficienza energetica), MCT (enti locali che ospitano impianti nucleari).

Le tariffe possono variare in corrispondenza del fabbisogno per la copertura degli oneri; di norma vengono riviste ogni trimestre e sono composte da:

  • una quota energia (euro/kWh)

  • una quota potenza (euro/kW/anno) La quota potenza non è applicata alle abitazioni.

  • una quota fissa (euro/anno) La quota fissa non è applicata alle abitazioni di residenza anagrafica.

Cos'è la spesa per imposte e IVA?

La spesa per imposte e IVA comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa) e all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

  • L'accisa si applica alla quantità di energia consumata. I Clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell'abitazione di residenza anagrafica.

  • L’'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%; per le utenze non domestiche al 22%.

Alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

VOCI DI SPESA EE

Voci di spesa Gas

Quali sono le componenti del prezzo del Gas Naturale?

Il costo del servizio di fornitura di gas è formato da quattro componenti principali:

  • spesa per la materia gas naturale;

  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;

  • spesa per oneri di sistema;

  • totale imposte e IVA.

Cos'è la spesa per la materia Gas Naturale?

La spesa per la materia Gas Naturale comprende gli importi bollettati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al Cliente finale.

Per il settore del gas comprende le voci relative all’approvvigionamento all’ingrosso della materia prima e tutte le attività connesse, la commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei Clienti) e gli oneri di gradualità necessari a coprire i costi sostenuti dal venditore per l’adeguamento del proprio portafoglio di approvvigionamento, resosi necessario a seguito delle riforma delle modalità di calcolo del prezzo del gas naturale e per alimentare un apposito meccanismo previsto per i venditori con contratti di lungo periodo, che mira a promuovere la rinegoziazione dei suddetti contratti pluriennali.

Cos'è la spesa il trasporto e la gestione del contatore?

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore comprende gli importi bollettati per le diverse attività che consentono ai venditori  di consegnare ai Clienti finali il gas naturale. Il prezzo complessivo comprende le componenti della tariffa di distribuzione e misura e delle componenti tariffarie trasporto (Qt), qualità commerciale (RS), perequazione (UG1) e l'eventuale componente “canoni comunali”, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei canoni di concessione di distribuzione.

La tariffa è aggiornata ogni trimestre ed è composta da:

  • una quota fissa (euro/anno)

  • una quota energia (euro/smc)

Cos'è la spesa per oneri di sistema?

La spesa per oneri di sistema comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

Le tariffe sono aggiornate in corrispondenza del fabbisogno per la copertura degli oneri; di norma vengono riviste ogni trimestre e sono composte da:

  • una quota fissa (euro/anno)

  • una quota energia (euro/smc)

Cos'è la spesa per imposte e IVA?

La spesa per imposte e IVA comprende le voci relative all’imposta di consumo (accisa), l’addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

  • L'accisa si applica alla quantità di gas consumato; l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni).

  • L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.

  • L’'IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. Alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

VOCI SPESA GAS

CMOR

Cos'è il Corrispettivo di Morosità (CMOR)?

Il CMOR (Corrispettivo di Morosità), introdotto dall'ARERA con la Delibera ARG/elt 191/09, poi integrata nella Deliberazione 30/11/2010 – ARG/elt 219/10, è lo strumento con cui viene garantito un indennizzo al precedente fornitore di Energia Elettrica o gas naturale, per l’eventuale mancato incasso del credito relativo alle ultime 3 bollette erogate, prima del passaggio effettivo del Cliente finale al nuovo fornitore.

Il CMOR è applicabile a tutte le tipologie di utenze?

Il CMOR si applica alle seguenti tipologie di utenze:

  • elettriche a bassa tensione;

  • domestiche di gas naturale;

  • domestiche condominiali con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

  • usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.

Quali sono le condizioni per il riconoscimento del CMOR?

Affinché il CMOR venga rinosciuto:

  • l'indennizzo deve essere richiesto nel periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi dal passaggio al nuovo gestore per dar modo al Cliente di procedere al pagamento delle ultime bollette;

  • riguarda solo le tipologie utenze indicate nella risposta precedente;

  • il Cliente deve essere stato moroso negli ultimi tre mesi del contratto precedente;

  • il Fornitore deve aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi alla chiusura del contratto, compresa l'emissione della bolletta finale;

  • il Cliente deve essere stato messo in mora;

  • se la morosità riguarda il gas deve essere comunicata tramite raccomandata e in quella sede l'utente deve essere stato informato che in caso di mancato pagamento sarà applicato l'indennizzo CMOR per il precedente Fornitore;

  • il Cliente in mora deve risultare inadempiente anche dopo la messa in mora;

  • il credito del Fornitore non deve fare riferimento a corrispettivi dovuti per la ricostruzione dei consumi a causa del cattivo funzionamento del misuratore dell'Energia Elettrica o del gas;

  • il Fornitore deve aver risposto alla richiesta di rettifica della bollettazione o al reclamo relativo ai corrispettivi non pagati e deve aver pagato gli indennizzi automatici previsti dal TIQV, se i tempi non sono stati rispettati.

Come viene calcolato il CMOR?

Il comma 2.1 dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 219/10, prevede che l'indennizzo sia garantito al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a bollette che riguardano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching.

Di conseguenza, ai fini della determinazione del credito, possono essere considerate tutte le bollette non pagate che abbiano contabilizzato consumi, o parte di essi, relativi agli ultimi 3 mesi di erogazione del servizio.

L'importo del credito è pari alla somma degli importi relativi alle citate bollette non pagate, senza l'esigenza di scorporare la parte di tali bollette relativa ai consumi degli ultimi mesi.
Il valore dell'indennizzo che viene riconosciuto al fornitore uscente, stante le modalità di determinazione dell'indennizzo medesimo riportate nel Regolamento e nella disciplina semplificata, non sarà superiore al valore medio degli importi bollettati con riferimento a 2 mesi di erogazione della fornitura, fatti salvi eventuali corrispettivi CMOR precedenti non riscossi.

In bolletta dove viene indicato l'eventuale addebito del CMOR?

Il CMOR viene indicato nella bolletta del nuovo gestore nella sezione "altre voci comprese nella bolletta elettrica o di gas naturale" con apposita dicitura da cui emerge chiaramente l'addebito del precedente fornitore, a titolo di indennizzo, per una o più bollette non pagate.

Il fornitore che applica il CMOR in bolletta NON è a conoscenza del nominativo del precedente fornitore che ne ha richiesto l’applicazione, né del credito vantato da quest’ultimo.

Tali informazioni possono essere richieste in modo semplice e veloce al servizio SMART Info dello Sportello per il Consumatore.

Lo Sportello trasmette al Cliente finale le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa (corredata da copia completa della bolletta riportante il CMOR, copia del documento di identità del Cliente in corso di validità e delega, obbligatoria, se la richiesta non è presentata dal Cliente intestatario della fornitura ma da un delegato).

In caso di contestazioni sul CMOR e sul credito vantato dall’esercente, il CMOR va pagato comunque al fornitore che lo ha inserito in bolletta?

Il corrispettivo CMOR, una volta addebitato in bolletta, entra a tutti gli effetti nel rapporto debito‐credito con l’attuale fornitore. Pertanto, in caso di mancato pagamento del CMOR, l’attuale fornitore potrà sospendere la fornitura per morosità, nei modi e nei termini definiti dalla regolazione.

CMOR

Canone Rai

Chi deve pagare il Canone TV?

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di Energia Elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella bolletta dell’utenza di Energia Elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

A quanto ammonta l'importo del Canone Rai?

L’importo del Canone Rai è pari a 90€/anno.

Come avviene l'addebito del Canone Rai in bolletta?

Il Canone televisivo viene addebitato in bolletta a tutti i Clienti titolari di utenza domestica residente di fornitura elettrica.
L’importo di 90€ è suddiviso in 10 rate da 9€ nelle bollette Energia Elettrica da gennaio a ottobre.
L’addebito varia in funzione della frequenza di bollettazione della bolletta di Energia Elettrica, ovvero: 

  • 9€ sulle bollette mensili;

  • 18€ 9€ sulle bollette bimestrali.

Nel caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno, quale importo sarà addebitato?

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa, contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 30 dicembre 2016, con la determinazione della quota parte di canone Rai dovuto sulla base del mese di attivazione dell’utenza.

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Chi è esentato dal pagamento del Canone TV?

È esonerato dal pagamento del Canone Rai:

  • chi non possiede un televisore o un apparecchio atto a ricevere il segnale radiotelelvisivo;

  • chi ha compiuto 75 anni e possiede un reddito annuo non superiore a 8.000 €;

  • i diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali oppure i militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia, di cittadinanza non italiana, appartenenti alle forze NATO d'istanza in Italia.

Come si ottiene l'esenzione?

Qualora sussistano i requisiti per la richiesta di esenzione dal pagamento del Canone Rai è necessario compilare un modulo di Dichiarazione Sostitutiva, per comunicare il diritto all’esenzione e non ricevere l’addebito in bolletta.
Tale dichiarazione deve essere inviata entro:

  • il 31 gennaio 2021 per essere esentati per l’intero anno;

  • il 30 giugno 2021 per essere esentati per il secondo semestre 2021, da luglio a dicembre.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno tramite uno dei seguenti canali:

  • applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate;

posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).